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Medico competente che visita un lavoratore al rientro
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Approfondimento · Prevenzione sul campo

Visita medica dopo 60 giorni di assenza: cosa è cambiato dal 2025 e cosa deve fare l’azienda al rientro del lavoratore

Dal 12 gennaio 2025 la visita medica al rientro dopo una lunga assenza per motivi di salute non è più automatica. Per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, spetta al medico competente decidere se la visita sia necessaria. Resta però un punto fermo: il giudizio di idoneità alla mansione specifica deve essere espresso in ogni caso.

In questo articolo spieghiamo cosa prevede oggi la norma, a chi si applica, quali sono gli obblighi del datore di lavoro e come organizzare il rientro in modo corretto. Le informazioni si basano sulle fonti normative indicate in fondo all’articolo e sono aggiornate a ottobre 2026.

Cosa prevede oggi la norma

Il riferimento è l’articolo 41, comma 2, lettera e-ter, del D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Tra le visite della sorveglianza sanitaria rientra quella precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, con lo scopo di verificare l’idoneità alla mansione.

Fino al 2024 questa visita era prevista in ogni caso. La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (il cosiddetto Collegato Lavoro), in vigore dal 12 gennaio 2025, ha modificato la disposizione: la visita si effettua «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente». Se il medico non ritiene necessario procedere alla visita, è comunque «tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica».

In pratica cambia lo strumento, non la garanzia. Il medico competente valuta il caso e decide se convocare il lavoratore oppure no, ma deve sempre pronunciarsi formalmente prima che il lavoratore sia riassegnato alla sua attività.

A chi si applica

La regola riguarda soltanto i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 1/2024 del 6 febbraio 2024: chi non è esposto a rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria non deve essere sottoposto a questa visita, qualunque sia la durata dell’assenza.

Chi rientra nella sorveglianza dipende dalla valutazione dei rischi aziendale e dal protocollo sanitario definito dal medico competente. Per questo il primo passo, in azienda, è sapere se il lavoratore assente è inserito nel programma di sorveglianza sanitaria.

La norma richiede inoltre un’assenza per motivi di salute e di durata superiore a sessanta giorni continuativi. Non fornisce indicazioni dettagliate su come contare periodi frammentati o interrotti: nei casi dubbi è prudente confrontarsi con il medico competente prima del rientro.

Chi decide e cosa significa «giudizio di idoneità»

La decisione spetta al medico competente, non al datore di lavoro. Il giudizio riguarda la mansione specifica e può essere (art. 41, comma 6):

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Il medico esprime il giudizio per iscritto, dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis). Nel caso di inidoneità temporanea devono essere precisati i limiti temporali di validità (comma 7).

Il datore di lavoro riceve quindi il giudizio, con le eventuali prescrizioni o limitazioni. La cartella sanitaria e di rischio, invece, è istituita e custodita dal medico competente sotto la propria responsabilità e con salvaguardia del segreto professionale (art. 25, comma 1, lettera c).

Cosa deve fare il datore di lavoro

Gli obblighi previsti dalla norma sono:

  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera g);
  • vigilare affinché i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lettera bb);
  • fornire al medico competente le informazioni su rischi, organizzazione del lavoro e processi produttivi (art. 18, comma 2);
  • sostenere i costi: le visite sono a cura e spese del datore di lavoro (art. 41, comma 4).

La violazione di questi obblighi può comportare le sanzioni previste a carico del datore di lavoro e del dirigente dall’articolo 55 del decreto.

Come organizzare il rientro: le buone prassi

Le indicazioni che seguono non sono obblighi di legge, ma aiutano ad applicare correttamente la norma:

  • tenere traccia delle assenze lunghe: il superamento dei sessanta giorni non genera automaticamente una segnalazione;
  • informare il medico competente prima del rientro, indicando mansione, durata dell’assenza e data prevista di ripresa;
  • attendere il giudizio prima di riassegnare il lavoratore alla mansione soggetta a sorveglianza sanitaria;
  • valutare, nell’attesa, un impiego temporaneo in attività non soggette allo stesso rischio, quando possibile;
  • conservare traccia delle comunicazioni e del giudizio ricevuto;
  • adottare una procedura scritta, così che il processo non dipenda da singole persone.
Lavoratore e caposquadra parlano del rientro in magazzino

Il punto chiave: la «ripresa del lavoro»

La norma parla di visita «precedente alla ripresa del lavoro». La Corte di Cassazione (sentenza n. 7566 del 27 marzo 2020), richiamata dallo stesso Interpello n. 1/2024, ha chiarito che la «ripresa del lavoro» coincide con la concreta assegnazione del lavoratore alle mansioni già svolte, che sono le sole per cui serve verificare l’idoneità.

Sul piano pratico, il momento da presidiare non è l’ingresso del lavoratore in azienda, ma la sua riassegnazione alla mansione. La sentenza si riferisce al testo precedente alla riforma, ma resta un utile riferimento per interpretare la norma attuale.

Dopo il giudizio: limitazioni, inidoneità e ricorso

Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente (art. 42, comma 1). Se il giudizio prevede limitazioni, occorre tradurle in organizzazione concreta: mansioni, turni, ausili. Nell’affidare i compiti, inoltre, il datore di lavoro tiene conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute (art. 18, comma 1, lettera c).

Se il medico dichiara l’inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42, comma 1).

Contro il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione. Dal 2025 l’amministrazione competente a esaminarlo è l’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, e non più l’organo di vigilanza (art. 41, comma 9, come modificato dalla L. 203/2024).

Un esempio pratico

Un addetto alla movimentazione dei carichi in un magazzino rientra dopo 70 giorni di assenza per un intervento alla spalla. L’ufficio personale segnala l’assenza al medico competente prima della data di rientro. Il medico valuta il caso e decide se convocare il lavoratore. In entrambi i casi esprime un giudizio: per esempio, idoneità con limitazioni temporanee, senza movimentazione di carichi pesanti per le prime settimane.

L’azienda riorganizza compiti e turni di conseguenza e il lavoratore riprende l’attività in sicurezza. L’esempio è di fantasia e ha scopo puramente illustrativo.

Gli altri aggiornamenti normativi recenti

Dopo la Legge 203/2024, il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, è intervenuto ancora sulla sorveglianza sanitaria. Tra le novità figurano una nuova visita medica (art. 41, comma 2, lettera e-quater) in presenza di un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, per le attività ad elevato rischio infortuni individuate dalla normativa, e un nuovo compito del medico competente: informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica (art. 25, comma 1, lettera a-bis).

La disciplina della visita di rientro dopo oltre 60 giorni, nella formulazione introdotta nel 2025, risulta confermata dal testo aggiornato dell’articolo 41. La normativa in materia cambia con frequenza: prima di applicare queste indicazioni a un caso concreto è opportuno verificare gli aggiornamenti e confrontarsi con il medico competente, oltre che con il contratto collettivo applicato e il protocollo sanitario aziendale.

La gestione del rientro secondo Skema

Il rientro dopo una lunga assenza è un momento delicato, in cui la tutela della salute della persona e l’organizzazione dell’azienda devono andare di pari passo. Ridurre l’adempimento a una scadenza da spuntare significa perdere l’occasione di intervenire per tempo, evitando assenze prolungate, ricadute organizzative e contenziosi.

Skema HSE affianca le aziende con un approccio consulenziale, organizzato e multidisciplinare alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Skema Health Desk, il servizio di segreteria esternalizzata dedicato alla sorveglianza sanitaria, può supportare l’azienda nella gestione di scadenze, convocazioni e rapporti con il medico competente, mentre le decisioni sulla salute dei lavoratori restano in capo al medico.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del medico competente o di un consulente legale.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 18, 25, 41, 42 e 55.
  • Legge 13 dicembre 2024, n. 203, art. 1, comma 1, lettera d) (GU n. 303 del 28 dicembre 2024), in vigore dal 12 gennaio 2025.
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione per gli interpelli, Interpello n. 1/2024 del 6 febbraio 2024.
  • Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7566 del 27 marzo 2020.
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 (competenza dell’ASL sui ricorsi).
  • D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198.

Contenuto aggiornato al 18 ottobre 2026.

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